venerdì 26 settembre 2014

Sentenza ricorso contro KGB Capofortuna

Premesso che:
 le società KGB e Capofortuna hanno scambiato i portieri Gabriel e Farelli con conguaglio di 9k a favore del Capofortuna
Premesso che:
la società KGB al termine del mercato aveva a bilancio contabile un avanzo di soli 2k
Premesso che:
l'accordo tra le parti prevede il pagamento del conguaglio al momento del mercato di riparazione (quando ogni società riceverà 100k)

Reso noto che:
in data 25.09.14,la società Viperetta FC presentava formale ricorso contro tale scambio,nella fattispecie per ciò che riguardava la modalità posticipata del pagamento

Reso noto che:
il presidente di A apriva doverosi accertamenti necessari dopo l'omologazione del ricorso

Reso noto che:
dopo attenta lettura del regolamento,si riscontra che tra le  Sanzioni Disciplinari ivi elencate,non ne esiste alcuna che possa confortare la tesi del ricorso;nella fattispecie,la sanzione Olcese Asinaccio recita quanto segue:


Non si possono fare prestiti di K. Nel caso ciò avvenisse la società che ha beneficiato dell'indebito prestito viene penalizzata di punti 1 in classifica e paga una multa pari ad 1/3 del prestito ricevuto(e restituisce tale somma "tal quale" immediatamente). Invece la società usuraia paga una multa pari al 50% della cifra prestata.

Il conguaglio oggetto della contestazione non è un prestito,bensì una sorta di cambiale.


Tenuto conto di ciò,il presidente di A dispone che non vi siano i presupposti per sanzionare le società KGB e Capofortuna

Il presidente di A dispone inoltre quanto segue:
siccome la modalità di pagamento non rientra in alcuna casistica,come da regolamento è da ritenersi inattuabile se non dopo votazione in sede di mercato di riparazione dove,in caso di parere positivo,sarà applicabile dalla prossima stagione.
Pertanto l'unico conguaglio accettabile dalla Lega è di 2k (cifra della quale può disporre la società KGB attualmente.



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